+Articolo 201 1.

Articolo 201 1.

Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:

a) 

amministrazioni centrali e banche centrali,

b) 

amministrazioni regionali o autorità locali;

c) 

banche multilaterali di sviluppo;

▼M17

d) 

organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 118;

▼C2

e) 

organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;

f) 

enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;

▼M17

f bis) 

soggetti del settore finanziario regolamentati;

▼M17

g) 

se la protezione del credito non è fornita a un’esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l’esposizione diretta verso tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all’esposizione verso il debitore;

▼M8

h) 

controparti centrali qualificate.

Ai fini del primo comma, lettera f bis), del presente articolo per «soggetto del settore finanziario regolamentato» si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito