+22. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni …
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22. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni …
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) le esposizioni fanno parte di una delle seguenti categorie di attività indicate nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402:
- (i) prestiti su immobili residenziali garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali, ovvero prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile compreso tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 con classe di merito di credito 2
- o superiore, come indicato nella parte 3, titolo II, capo 2, di tale regolamento;
- (ii) prestiti commerciali garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali
- o su altri locali commerciali;
- (iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
- (iv) prestiti per veicoli e leasing auto;
- (v) crediti su carte di credito;
- (vi) crediti commerciali;
- (b) le esposizioni rientrano nella categoria di attività delle linee di credito erogate alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ad altri tipi di imprese e società, compresi i prestiti e i leasing, quali indicati nell’articolo 2, lettera d), del regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, in quanto esposizioni sottostanti di un determinato tipo di debitore;
- (c) se non appartengono a nessuna delle categorie di attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e come indicato nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti hanno in comune caratteristiche analoghe per quanto riguarda il tipo di debitore, il rango dei diritti di garanzia, il tipo di bene immobile e/o la giurisdizione.
Parametri di sottoscrizione non meno rigorosi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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