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+Articolo 216 3. |
Articolo 216 3.In deroga al paragrafo 1, per un’esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l’evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell’esposizione verso imprese sottostante;
b)
il domicilio legale presso il quale è disciplinata l’esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un’impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall’articolo 233, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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