+Articolo 216 3.

Articolo 216 3.

In deroga al paragrafo 1, per un’esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l’evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell’esposizione verso imprese sottostante;

b) 

il domicilio legale presso il quale è disciplinata l’esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un’impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori.

Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall’articolo 233, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito