+Articolo 220 1.
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Articolo 220 1.
Gli enti che calcolano il «valore dell’esposizione corretto integralmente» (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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