+Articolo 222 3.

Articolo 222 3.

Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l’ente prestatore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del valore dell’elemento e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 111, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito