+Articolo 222 3.
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Articolo 222 3.
Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l’ente prestatore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del valore dell’elemento e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 111, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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