+Articolo 273 9.

Articolo 273 9.

Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito