+Articolo 273 bis 4.

Articolo 273 bis 4.

In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito