+Articolo 273 bis 4.
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Articolo 273 bis 4.
In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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