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+Articolo 274 1. |
Articolo 274 1.Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
b)
l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
c)
l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione. Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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