+Articolo 274 7.

Articolo 274 7.

Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di garanzia (margin agreement).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito