+Articolo 277 1.

Articolo 277 1.

Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:

a) 

rischio di tasso di interesse;

b) 

rischio di cambio;

c) 

rischio di credito;

d) 

rischio azionario;

e) 

rischio di posizione in merci;

f) 

altri rischi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito