+Articolo 277 3.
|
Articolo 277 3.
In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|