+Articolo 282 1.

Articolo 282 1.

Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito