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+Articolo 297 1. |
Articolo 297 1.L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge delle giurisdizioni interessate di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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