+Articolo 297 Obblighi degli enti
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Articolo 297 Obblighi degli enti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 297 1.
L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge delle giurisdizioni interessate di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 297 2.
L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.
Articolo 297 3.
L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.
Articolo 297 4.
In caso di accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).

L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito