+Articolo 304 7.

Articolo 304 7.

L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.

Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito