+Articolo 304 Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
---+Articolo 304 1.
---+Articolo 304 2.
---+Articolo 304 3.
---+Articolo 304 4.
---+Articolo 304 5.
---+Articolo 304 6.
---+Articolo 304 7.
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Articolo 304 Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 304 1.
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L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.
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Articolo 304 2.
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Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all'articolo 48,paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all'articolo 305, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.
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Articolo 304 3.
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Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
b)
l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
c)
in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;
d)
se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.
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Articolo 304 4.
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In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
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Articolo 304 5.
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In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
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Articolo 304 6.
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L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.
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Articolo 304 7.
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L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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