+Articolo 304 Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
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---+Articolo 304 7.

Articolo 304 Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 304 1.
L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.
Articolo 304 2.
Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all'articolo 48,paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all'articolo 305, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.
Articolo 304 3.

Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;

b) 

l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;

c) 

in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;

d) 

se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.

Articolo 304 4.
In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
Articolo 304 5.
In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
Articolo 304 6.
L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.
Articolo 304 7.
L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.

Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito