+Articolo 314 4.
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Articolo 314 4.
Fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l’autorità di vigilanza su base consolidata non concede l’autorizzazione a norma del paragrafo 3, un ente impresa madre nell’UE che ha ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato alternativo alle sue linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale per il calcolo dei suoi requisiti di fondi propri per il rischio operativo può, dopo averne informato l’autorità di vigilanza su base consolidata, continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo quale stabilito nella versione del presente regolamento applicabile l’8 luglio 2024 ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo relativo a tali due linee di business e in funzione dell’ambito di applicazione dell’autorizzazione esistente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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