+Articolo 314 Indicatore di attività
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Articolo 314 Indicatore di attività

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 314 1.

Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente:

BI = ILDC + SC + FC

dove:

BI

= l’indicatore di attività, espresso in miliardi di EUR;

ILDC

= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 2;

SC

= la componente servizi (SC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 5;

FC

= la componente finanziaria (FC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.

Articolo 314 2.

Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:

image

dove:

ILDC

= la componente interessi, contratti di leasing e dividendi;

IC

= la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell’ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell’ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;

AC

= la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell’ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;

DC

= la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell’ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell’ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.

Articolo 314 3.

In deroga al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell’UE può chiedere alla sua autorità di vigilanza su base consolidata l’autorizzazione a calcolare una componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni e ad aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente interessi, contratti di leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per gli altri soggetti del gruppo, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale della filiazione costituiscono la maggior parte della loro attività;

b) 

una quota significativa dei servizi bancari al dettaglio o dei servizi bancari a carattere commerciale della filiazione include prestiti associati ad un’elevata PD;

c) 

il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell’ente impresa madre nell’UE.

Una volta concessa, l’autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall’autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.

L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE non appena tale autorizzazione è concessa, confermata o revocata.

Entro il 31 dicembre 2031 l’ABE riferisce alla Commissione in merito all’uso e all’opportunità della deroga di cui al primo comma, tenendo conto, in particolare, degli specifici modelli aziendali interessati e dell’adeguatezza del relativo requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2032.

Articolo 314 4.
Fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l’autorità di vigilanza su base consolidata non concede l’autorizzazione a norma del paragrafo 3, un ente impresa madre nell’UE che ha ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato alternativo alle sue linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale per il calcolo dei suoi requisiti di fondi propri per il rischio operativo può, dopo averne informato l’autorità di vigilanza su base consolidata, continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo quale stabilito nella versione del presente regolamento applicabile l’8 luglio 2024 ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo relativo a tali due linee di business e in funzione dell’ambito di applicazione dell’autorizzazione esistente.
Articolo 314 5.

Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:

SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)

dove:

SC

= la componente servizi;

OI

= gli altri ricavi operativi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell’ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell’indicatore di attività ma aventi natura analoga;

OE

= le altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell’ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell’indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;

FI

= la componente ricavi relativi a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell’ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall’ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;

FE

= la componente spese relative a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall’ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall’ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

Previa autorizzazione dell’autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale abbia a sua disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, possono calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi. Eventuali perdite derivanti dai rischi operativi connessi sono oggetto di mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale.

Articolo 314 6.

Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:

FC = TC + BC

dove:

FC

= la componente finanziaria;

TC

= la componente portafoglio di negoziazione, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell’ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la negoziazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;

BC

= la componente portafoglio bancario, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all’esterno del portafoglio di negoziazione dell’ente, derivante tra l’altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio.

Articolo 314 7.

Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:

a) 

ricavi e costi da attività di assicurazione o riassicurazione;

b) 

premi pagati e pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;

c) 

spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;

d) 

il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;

e) 

spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da eventi di rischio operativo;

f) 

il deprezzamento di attività materiali e l’ammortamento di attività immateriali, ad eccezione del deprezzamento relativo ad attività in leasing operativo, da includere nelle spese per contratti di leasing finanziario e operativo;

g) 

accantonamenti e storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a eventi di rischio operativo;

h) 

spese per capitale azionario rimborsabile a richiesta;

i) 

riduzioni di valore e storno di riduzioni di valore;

j) 

variazioni dell’avviamento rilevate nell’utile (perdita) di esercizio;

k) 

l’imposta sul reddito delle società.

Articolo 314 8.
Se un ente è operativo da meno di tre anni, si avvale di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle componenti rilevanti del proprio indicatore di attività, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla sua autorità competente. L’ente inizia ad usare dati storici appena tali dati sono disponibili.
Articolo 314 9.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

le componenti dell’indicatore di attività, e il loro uso, mediante l’elaborazione di elenchi di sottovoci tipiche, tenendo conto delle norme di regolamentazione internazionali e, se del caso, dei limiti prudenziali definiti nella parte tre, titolo I, capo 3;

b) 

gli elementi elencati al paragrafo 7 del presente articolo.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 314 10.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell’indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( 33 ), se del caso.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito