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+Articolo 315 3. |
Articolo 315 3.L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all’indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c)
le tempistiche per le rettifiche di cui al paragrafo 2. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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