+Articolo 315 Rettifiche relative all’indicatore di attività
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Articolo 315 Rettifiche relative all’indicatore di attività

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 315 1.
Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell’acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.
Articolo 315 2.
Gli enti possono richiedere all’autorità competente l’autorizzazione per escludere dall’indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.
Articolo 315 3.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all’indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) 

le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;

c) 

le tempistiche per le rettifiche di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito