+Articolo 315 Rettifiche relative all’indicatore di attività
---+Articolo 315 1.
---+Articolo 315 2.
---+Articolo 315 3.
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Articolo 315 Rettifiche relative all’indicatore di attività
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 315 1.
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Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell’acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.
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Articolo 315 2.
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Gli enti possono richiedere all’autorità competente l’autorizzazione per escludere dall’indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.
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Articolo 315 3.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all’indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c)
le tempistiche per le rettifiche di cui al paragrafo 2.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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