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+Articolo 317 4. |
Articolo 317 4.Gli enti raccolgono inoltre:
a)
informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
i)
la data in cui l’evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio («data dell’evento»), laddove disponibile;
ii)
la data in cui l’ente è venuto a conoscenza dell’evento di rischio operativo («data di rilevazione»);
iii)
la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l’accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell’ente («data di contabilizzazione»);
b)
informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita. Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all’entità dell’importo della perdita lorda. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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