+Articolo 317 4.

Articolo 317 4.

Gli enti raccolgono inoltre:

a) 

informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:

i) 

la data in cui l’evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio («data dell’evento»), laddove disponibile;

ii) 

la data in cui l’ente è venuto a conoscenza dell’evento di rischio operativo («data di rilevazione»);

iii) 

la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l’accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell’ente («data di contabilizzazione»);

b) 

informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.

Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all’entità dell’importo della perdita lorda.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito