+Articolo 318 4.

Articolo 318 4.

Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l’ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.

Su richiesta dell’autorità competente, l’ente fornisce tutta la documentazione necessaria per verificare i pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito