+Articolo 318 Calcolo della perdita netta e della perdita lorda
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Articolo 318 Calcolo della perdita netta e della perdita lorda

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 318 1.

Ai fini dell’articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:

perdita netta = perdita lorda – recupero

dove:

perdita lorda

= una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;

recupero

= uno o più eventi indipendenti, correlati all’evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l’ente riceve fondi o flussi di benefici economici da un soggetto terzo.

Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi 10 esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell’arco di tale intervallo temporale di 10 anni, l’ente calcola e mantiene aggiornati:

a) 

la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell’intervallo temporale di 10 anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;

b) 

la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell’intervallo temporale di 10 anni.

Articolo 318 2.

Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:

a) 

costi diretti, come riduzioni di valore, regolamenti, importi pagati per risarcire danni, sanzioni e interessi di mora e spese legali, rilevati in conto economico dell’ente e svalutazioni dovute all’evento di rischio operativo, includendo:

i) 

se l’evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, i costi per liquidare le posizioni di mercato rientranti nell’importo delle perdite registrato relativo alle voci del rischio operativo;

ii) 

se i pagamenti sono connessi a inadempienze o inadeguatezza dei processi dell’ente, sanzioni, interessi passivi, oneri per pagamenti tardivi, spese legali e imposte, ad esclusione dell’importo originariamente dovuto a titolo d’imposta, a meno che tale importo non sia già incluso alla lettera e);

b) 

i costi sostenuti in conseguenza dell’evento di rischio operativo, comprese le spese esterne direttamente connesse all’evento di rischio operativo e i costi di riparazione o sostituzione, sostenuti per ripristinare la situazione che era predominante prima che si verificasse l’evento di rischio operativo;

c) 

gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto economico per le potenziali ripercussioni da perdite operative, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;

d) 

le perdite derivanti da eventi di rischio operativo aventi un impatto finanziario definito, temporaneamente iscritte in conti transitori o d’ordine e non ancora rispecchiate nel conto economico («pending losses»);

e) 

gli impatti economici negativi contabilizzati in un esercizio, dovuti a eventi di rischio operativo che hanno inciso sui flussi di cassa o sui bilanci degli esercizi precedenti («timing losses»).

Ai fini del primo comma, lettera d), le «pending losses» significative sono incluse nei set di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all’età della voce in sospeso.

Ai fini del primo comma, lettera e), l’ente include le «timing losses» significative nei set di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio. Gli enti includono nell’importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano «timing losses» significative e l’evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell’ente, l’ente include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse.

Articolo 318 3.

Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:

a) 

i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;

b) 

le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l’attività aziendale dopo le perdite da rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative concernenti la valutazione del rischio;

c) 

i premi assicurativi.

Articolo 318 4.
Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l’ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.

Su richiesta dell’autorità competente, l’ente fornisce tutta la documentazione necessaria per verificare i pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito