+Articolo 325 9.

Articolo 325 9.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito