+Articolo 325 Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
---+Articolo 325 1.
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---+Articolo 325 6.
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---+Articolo 325 8.
---+Articolo 325 9.
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Articolo 325 Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 1.
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L’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:
a)
il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
b)
il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente ha ottenuto l’autorizzazione dalla propria autorità competente a utilizzare tale metodo alternativo di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 1;
c)
il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1.
In deroga al primo comma, l’ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell’ente. L’ente documenta il proprio uso della deroga di cui al presente comma, compresi il suo impatto e la sua rilevanza, e, su richiesta, rende disponibili le informazioni alla propria autorità competente.
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Articolo 325 2.
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I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato semplificato corrispondono alla somma dei requisiti di fondi propri seguenti, a seconda dei casi:
a)
i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2, moltiplicati per:
i)
1,3 , per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di debito, esclusi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337;
ii)
3,5 , per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di capitale;
b)
i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3, moltiplicati per 1,2 ;
c)
i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4, moltiplicati per 1,9 ;
d)
i requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337.
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Articolo 325 3.
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L’ente che utilizza il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci segnala alla propria autorità competente il calcolo mensile dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per ciascuna unità di negoziazione alla quale tali posizioni sono state assegnate ai sensi dell’articolo 104 ter.
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Articolo 325 4.
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Un ente può utilizzare congiuntamente il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, su base permanente, a condizione che i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato calcolati utilizzando il metodo alternativo dei modelli interni rappresenti almeno il 10 % dei requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato. Su base individuale, l’ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. A livello consolidato, l’ente può utilizzare una combinazione di questi tre metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 325 ter, paragrafo 4, lettera b), purché il metodo standardizzato semplificato non sia utilizzato in combinazione con gli altri due metodi all’interno di un unico soggetto giuridico.
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Articolo 325 5.
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L’ente non si avvale del metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del suo portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio — ACTP) di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
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Articolo 325 6.
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Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
b)
tutti i loro strumenti sottostanti sono:
i)
strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
ii)
indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
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Articolo 325 7.
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Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
a)
gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
b)
un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.
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Articolo 325 8.
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Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.
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Articolo 325 9.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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