+Articolo 325 bis 1.

Articolo 325 bis 1.

►M17  L’ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l’entità delle operazioni dell’ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄

a) 

il 10 % delle attività totali dell'ente;

b) 

500 milioni di EUR.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito