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+Articolo 325 bis 1. |
Articolo 325 bis 1.►M17 L’ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l’entità delle operazioni dell’ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄
a)
il 10 % delle attività totali dell'ente;
b)
500 milioni di EUR. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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