+Articolo 325 bis 6.

Articolo 325 bis 6.

L’ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all’autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito