+Articolo 325 bis 6.
|
Articolo 325 bis 6.
L’ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all’autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|