+Articolo 325 quater 5.

Articolo 325 quater 5.

Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un’impresa terza. L’esito di tale revisione è comunicato agli organismi di gestione adeguati.

Ai fini del primo comma, per «impresa terza» si intende un’impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito