+Articolo 325 quater 6.

Articolo 325 quater 6.

La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 5 riguarda tanto le attività delle unità di negoziazione quanto quelle dell’unità indipendente di controllo del rischio e valuta almeno gli elementi seguenti:

a) 

le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) 

l’adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell’organizzazione dell’unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

c) 

l’accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (pricing) dell’ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all’alta dirigenza, di cui all’articolo 325 unvicies;

d) 

il processo di verifica che l’ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l’affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l’indipendenza di tali fonti di dati.

L’ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta all’anno o con minore frequenza, non inferiore a una volta ogni due anni, qualora possa dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che le dimensioni, la rilevanza sistemica, la natura, la portata e la complessità delle attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione giustificano una revisione meno frequente.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito