+Articolo 325 undecies 4.
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Articolo 325 undecies 4.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico dell’OIC cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all’articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell’OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile. L’ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell’OIC. La metodologia elaborata dall’ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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