+Articolo 325 undecies 4.

Articolo 325 undecies 4.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico dell’OIC cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all’articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell’OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.

L’ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell’OIC.

La metodologia elaborata dall’ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito