+Articolo 348 1.
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Articolo 348 1.
Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l’oro di cui all’articolo 352, paragrafo 4, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e per il rischio di cambio del 40 %.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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