+Articolo 348 Requisiti di fondi propri per gli OIC
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Articolo 348 Requisiti di fondi propri per gli OIC

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 348 1.
Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l’oro di cui all’articolo 352, paragrafo 4, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e per il rischio di cambio del 40 %.
Articolo 348 2.
Salvo disposto diversamente nell'articolo 350, non è autorizzata alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito