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+Articolo 379 1. |
Articolo 379 1.Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:
a)
ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;
b)
nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.
Tabella 2 Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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