+Articolo 379 1.

Articolo 379 1.

Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:

a) 

ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;

b) 

nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.



Tabella 2

Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Tipo di operazione

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna

Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna

Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

Operazioni con regolamento non contestuale

Nessun requisito patrimoniale

Trattamento come esposizione

Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1250 %

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito