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+Articolo 402 3. |
Articolo 402 3.Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la controparte è un ente o un’impresa di investimento;
b)
l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;
c)
l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d)
l'ente diventa beneficiario dei diritti o crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;
e)
l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo. A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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