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+Articolo 403 3. |
Articolo 403 3.Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:
a)
l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;
b)
il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;
c)
l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);
d)
l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;
e)
la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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