+Articolo 412 2.
|
Articolo 412 2.
Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide. Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|