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+Articolo 421 1. |
Articolo 421 1.Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:
a)
parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
b)
detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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