+Articolo 421 1.

Articolo 421 1.

Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:

a) 

parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o

b) 

detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito