+Articolo 422 2.

Articolo 422 2.

Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:

a) 

0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

b) 

100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;

c) 

100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);

d) 

25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;

e) 

0 % se il prestatore è una banca centrale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito