+Articolo 425 4.

Articolo 425 4.

In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;

▼M17

b) 

la controparte è l’impresa madre o un ente filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l’ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all’articolo 10 del presente regolamento;

▼C2

c) 

un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;

d) 

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito