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+Articolo 425 4. |
Articolo 425 4.In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
b)
la controparte è l’impresa madre o un ente filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l’ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
c)
un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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