+Articolo 429 4.

Articolo 429 4.

Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

a) 

attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;

b) 

contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;

c) 

maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;

d) 

elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 septies;

e) 

acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 octies.

Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.

Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito