+Articolo 429 bis 2.

Articolo 429 bis 2.

Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per «ente creditizio pubblico di sviluppo» si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;

b) 

la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.

c) 

non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;

d) 

fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;

e) 

non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ).

Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.

►C9

Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.

 ◄

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito