+Articolo 429 bis 5.

Articolo 429 bis 5.

▼M11

Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

▼M8

a) 

l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;

b) 

l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno;

▼M11

c) 

l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.

▼M8

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito