Articolo 429 sexies 2.
Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:
dove:
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=
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la maggiorazione;
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i
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=
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l'indice che rappresenta l'operazione;
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Ei
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=
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il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e
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Ci
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=
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il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.
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Gli enti possono fissare pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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