+Articolo 430 11.

Articolo 430 11.

Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati, anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito