+Articolo 430 bis 1.

Articolo 430 bis 1.

Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

a) 

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;

b) 

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale;

c) 

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale;

d) 

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;

e) 

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale;

f) 

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito