+Articolo 446 1.

Articolo 446 1.

Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

a) 

le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;

b) 

il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell’indicatore di attività calcolata conformemente all’articolo 313;

c) 

l’indicatore di attività, calcolato conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell’indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell’indicatore di attività;

d) 

l’importo della riduzione dell’indicatore di attività per ogni esclusione dall’indicatore di attività a norma dell’articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito