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+Articolo 446 1. |
Articolo 446 1.Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a)
le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
b)
il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell’indicatore di attività calcolata conformemente all’articolo 313;
c)
l’indicatore di attività, calcolato conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell’indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell’indicatore di attività;
d)
l’importo della riduzione dell’indicatore di attività per ogni esclusione dall’indicatore di attività a norma dell’articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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