+Articolo 446 Informativa sul rischio operativo
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Articolo 446 Informativa sul rischio operativo

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 446 1.

Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

a) 

le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;

b) 

il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell’indicatore di attività calcolata conformemente all’articolo 313;

c) 

l’indicatore di attività, calcolato conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell’indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell’indicatore di attività;

d) 

l’importo della riduzione dell’indicatore di attività per ogni esclusione dall’indicatore di attività a norma dell’articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.

Articolo 446 2.

Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a) 

le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, calcolate a norma dell’articolo 316, paragrafo 1;

b) 

il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell’articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito