+Articolo 446 Informativa sul rischio operativo
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Articolo 446 Informativa sul rischio operativo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 446 1.
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Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a)
le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
b)
il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell’indicatore di attività calcolata conformemente all’articolo 313;
c)
l’indicatore di attività, calcolato conformemente all’articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell’indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell’indicatore di attività;
d)
l’importo della riduzione dell’indicatore di attività per ogni esclusione dall’indicatore di attività a norma dell’articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.
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Articolo 446 2.
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Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, calcolate a norma dell’articolo 316, paragrafo 1;
b)
il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell’articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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