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+Articolo 446 2. |
Articolo 446 2.Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a)
le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, calcolate a norma dell’articolo 316, paragrafo 1;
b)
il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell’articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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