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+Articolo 465 1. |
Articolo 465 1.In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore «x» seguente per il calcolo del TREA:
a)
50 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b)
55 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c)
60 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d)
65 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e)
70 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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