+Articolo 465 1.

Articolo 465 1.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore «x» seguente per il calcolo del TREA:

a) 

50 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

b) 

55 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

c) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

d) 

65 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

e) 

70 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito