+Articolo 21 4

Articolo 21 4

4.   Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito