|
+Articolo 21 4 |
Articolo 21 44. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|